LO STATUTO DELLA FEDERAZIONE

Titolo Primo DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e segg. del Codice Civile, è costituita a Forlì, Piazzale Foro Boario, 13, una associazione non commerciale, operante nel settore ludico, ricreativo e culturale che assume la denominazione "Federazione Italiana Mah-Jong" di seguito chiamata FIMJ.
La FIMJ è cositutita dalle Associazioni e/o Club che in essa sono federate.
La sede potrà essere stabilita ad altro diverso indirizzo con delibera del Consiglio Federale, tale variazione non è da considerarsi modifica statutaria.

Titolo Secondo

SCOPO - MEZZI ECONOMICI - DURATA
ART. 2
La FIMJ è una associazione apolitica, apartitica e aconfessionale a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
Essa non ha fini di lucro e si propone di incrementare la conoscenza e la diffusione del gioco del Mah-Jong e di sviluppare ogni iniziativa atta a riconoscerne e a farne conoscere gli aspetti sportivi; a tal fine, nel rispetto delle leggi vigenti, svolgerà ogni attività idonea al raggiungimento dello scopo sociale.
Al centro delle attività della FIMJ si pongono: lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione, l'aggiornamento culturale e la regolamentazione sportiva.

ART. 3
La FIMJ provvede al conseguimento dei suoi fini con gli introiti derivati dal tesseramento, con i ricavi delle manifestazioni e delle attività svolte e con erogazioni e donazioni di Enti o privati.

ART.4
La durata della FIMJ è indeterminata.

Titolo Terzo

SOCI
ART. 5
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci della FIMJ le persone fisiche, se iscritte ad Associazioni/Club affiliati alla stessa, le Società e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
La tessera FIMJ viene rilasciata a :
Soci Vitalizi
Soci Onorari
Soci Effettivi

ART. 6
Sono Soci Vitalizi coloro che con opere o donazioni hanno dimostrato particolare attaccamento alla FIMJ, contribuendo in modo tangibile alla sua crescita.
Sono Soci Onorari quelle personalità alle quali l'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale, abbia conferito tale qualifica;: essa ha carattere vitalizio.
Sono Soci Effettivi tutti coloro che aderiscono liberamente alla FIMJ e sono in regola con il tesseramento annuale.
La qualifica di Socio è in ogni caso subordinata al rilascio della tessera da parte del Consiglio Federale.
La qualifica di Socio da diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dalla FIMJ
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate
ad essere eletti negli organi della FIMJ
I Soci sono tenuti:
all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle delibere assunte dagli Organi Federali
al pagamento del contributo associativo.

ART. 7
La tessera federale è rilasciata dalla FIMJ a firma del Presidente Nazionale.

ART. 8
Ogni socio può richiedere la tessera FIMJ presso l'Associazione/Club che preferisce.

ART. 9
Sulla richiesta di rilascio tessera decide la Associazione/Club competente, a norma del proprio statuto.

ART. 10
A tutte le gare, eluse quelle a carattere promozionale, indette dalla FIMJ a da qualsiasi associazione/club federata, possono partecipare solo Soci FIMJ.


ART. 11
La qualifica di Socio si perde per recesso o per esclusione.

ART. 12
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Federale nei confronti di un socio che:
non rispetti le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli Organi Federali
che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi della FIMJ
che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla FIMJ
che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo annuale.

Titolo Quarto

ORGANI DELLA F.I.M.J.
ART.13
Sono Organi della FIMJ:
· L'Assemblea Nazionale dei Delegati
· Il Consiglio Federale
· Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
· Il Collegio dei Probiviri
ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI
L'Assemblea Nazionale dei Delegati è il massimo organo della FIMJ.
L'Assemblea Nazionale è la riunione collegiale di tutti i Delegati designati dalle Associazioni/Club federati. Sono inoltre delegati di diritto:
i membri del Consiglio Federale
il Presidente del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
i Presidenti delle Associazioni e/o Club federati.
Tutti i delegati citati, per poter esercitare il diritto di voto, devono essere in regola con il tesseramento annuo.
Le decisioni dell'Assemblea possono essere modificate solo da delibere assunte in una successiva Assemblea ordinaria o straordinaria.
Viene convocata dal Presidente federale su delibera del Consiglio Federale che ne issa la sede, la data e l'ora di prima e seconda convocazione; tra le due convocazioni deve intercorrere almeno un'ora.
Il Consiglio Federale fissa anche l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare in Assemblea.
La convocazione si intende regolarmente effettuata con invio, tramite raccomandata, ai responsabili delle Associazioni/Club e degli Enti affiliati almeno 30 giorni prima della data fissata.
L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; l'Assemblea straordinaria deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta da almeno un terzo deglim aventi diritto al voto.
Tra la data della richiesta e quella dell'Assemblea straordinaria il Consiglio Federale non deve far intercorrere più di 90 giorni.

ART. 14
L'Assemblea nazionale dei delegati si intende validamente costituita:
A. in prima convocazione, presenti o rappresentanti la metà più uno degli aventi diritto al voto;
B. in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.
Nessun Delegato può essere portatore di deleghe; i Delegati impossibilitati a partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare , mediante delega scritta, da un altro Socio dell'Associazione di appartenenza che non sia già in possesso di delega. Il Presidente dell'Assemblea viene eletto di volta in volta, anche con voto palese o per acclamazione, fungerà da segretario chi sarà designato a tale ufficio dal Presidente dell'Assemblea.
L'Assemblea delibera a maggioranza, sia in prima che in seconda convocazione.
La volontà dei votanti viene espressa e manifesta con voto palese, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea o presentazione di una mozione in tal senso con voto favorevole di almeno un terzo dei presenti con diritto al voto.
Tutte le votazioni per le elezioni delle cariche federali devono avvenire per scrutinio segreto; le acclamazioni sono ammesse solo per le cariche onorarie.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono essere rese note e comunicate alle associazioni/club affiliati.


ART. 15
All'Assemblea spettano tutte le decisioni concernenti l'esistenza e gli indirizzi di attività della Federazione.
L'Assemblea delibera su qualunque argomento posto all'ordine del giorno che interessi la FIMJ; ratifica l'ammontare annuo delle quote di associazione stabilito dal Consiglio Federale e provvede alle nomine di sua spettanza; approva i bilanci consuntivi e preventivi.
L'Assemblea Nazionale elegge:
Il Presidente Nazionale
Il Consiglio Federale
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti
Il collegio dei Probiviri e il suo Presidente, determinandone il numero dispari.
Tutte le cariche elettive hanno durata biennale e non sono retribuibili.
L'assenza ingiustificata di un eletto a tre riunioni ufficiali consecutive del proprio organismo comporta la cessazione dalla carica;questa norma vale anche per gli incarichi conferiti dal Consiglio Federale.
Gli eletti sono rieleggibili.

ART. 16
Per le operazioni elettorali, il Presidente dell'Assemblea sceglierà almeno due scrutatori e distribuirà a ciascun votante una scheda opportunamente predisposta.

ART: 17
ELEGGIBILITA'
Possono rivestire cariche federali soltanto i Soci che:
· abbiano conseguito la maggiore età
· risultino soci della FIMJ da almeno 12 mesi
· non siano stati assoggettati, da parte di alcuna Federazione sportiva nazionale, a squalifiche o inibizioni durante gli ultimi due anni o per periodi complessivamente superiori a sei mesi.
Il voto dato a chi non soddisfi le condizioni descritte è nullo, limitatamente al candidato non eleggibile. Qualora due o più liste, o candidati, risultino in parità di voti, si procederà ad elezioni di ballottaggio fra queste ultime/i.

ART: 18
CONSIGLIO FEDERALE
Il Consiglio Federale (CF) è composto dal Presidente nazionale, da un Vicepresidente, daL Segretario e dal Tesoriere e da tanti consiglieri quanti ne necessitano per il raggiungimento del numero stabilito.
Il CF viene eletto dall'Assemblea nazionale e deve essere costituito da un componente ogni 100 soci con un minimo di 5 componenti. I criteri di determinazione del numero dei componenti del CF può essere modificato solo su approvazione della Assemblea Nazionale. La richiesta di rettifica del numero dei componenti può essere avanzata dal CF o da uno dei delegati presenti in assemblea.
Qualora, per dimissioni o altro, il CF non fosse composto dal numro minimo stabilito, sarà cura dello stesso CF nominare i nuovi consiglieri a copertura dei posti vacanti.
Il CF si intende legalmente costituito con la presenza della metà più uno dei Consiglieri che lo compongono.
Il CF dirige e promuove le attività federali su indirizzo dell'Assemblea dei Delegati; elabora e promulga norme e regolamenti; adotta tutti i provvedimenti necessari e opportuni per il buon andamento morale, tecnico e amministrativo della FIMJ e per il raggiungimento degli scopi statutari; prepara i bilanci consuntivi e preventivi.
Si riunisce, di norma, almeno tre volte l'anno, ogni volta che il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri lo ritenga opportuno e necessario e inoltre, per deliberare la convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Delegati.
Il CF delibera su tutte le questioni che gli vengono espressamente demandate dai regolamenti federali o per i quali la competenza non sia attribuita ad altro organo.
Conferisce tutte le cariche federali non elettive e nomina i componenti di tutti gli organi permanenti e temporanei utili al buon funzionamento della Federazione.
Le deliberazioni del CF sono prese a maggioranza di voti; nelle votazioni palesi, a parità di voti, il voto del Presidente o di chi ne fa le veci è determinante; il CF ha la facoltà di nominare i Commissari presso le Associazioni o Club federati, in tutti quei casi in cui siano temporaneamente impossibilitati ad autogovernarsi nelle forme statutarie.
È facoltà del CF di revocare in qualsiasi momento le nomine dallo stesso conferite.

ART: 19
PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente nazionale è il rappresentante legale della Federazione ed è responsabile del suo funzionamento nei confronti dell'Assemblea dei Delegati. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri vengono commessi al Vicepresidente.
Il Presidente presiede il CF, convocandolo e preparando gli ordini del giorno;sovrintende al regolare funzionamento delle attività federali e ha la facoltà di adottare provvedimenti con carattere d'urgenza, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del CF.

ART: 20
COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti è composto da tre membri. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente.
Il Collegio dei Revisori dei Conti:
· controlla le spese deliberate dal Consiglio federale
· vigila che sia rispettato il bilancio preventivo
· accerta che le cifre riportate dal bilancio consuntivo corrispondano a verità ed effettua verifiche e ispezioni di cassa
· formula pareri e suggerimenti all'Assemblea dei Delegati, in sede di esame del bilancio
· redige la relazione che deve accompagnare il bilancio consuntivo e che viene letta dal Presidente del Collegio o da un suo membro all'Assemblea dei Delegati
· esplica il suo mandato in conformità alle attribuzioni dei Sindaci in genere, secondo le leggi vigenti.
I membri del Collegio nazionale dei Revisori dei conti possono presenziare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Federale.


ART:21
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri è composto da tre membri. Essi eleggono nel proprio seno un Presidente.
Il Collegio nazionale dei Probiviri ha il compito di esaminare e giudicare tutte le controversie relative al rapporto associativo che non sia stato possibile appianare da parte dei collegi territoriali dei Probiviri, fra gli associati o tra essi e la FIMJ o le sue strutture periferiche.il Probiviri del Collegio nazionale giudicano inappellabilmente e senza formalità di procedura. In caso di parità di voti, prevale quello espresso dal Presidente.
v
INCOMPATIBILITA'-ESERCIZIO SOCIALE-PATRIMONIO-SCIOGLIMENTO-CLAUSOLE
ART. 22
Incompatibilità.
Le cariche di Presidente Federale e Consigliere Federale sono incompatibili con quella di componente del Collegio dei Revisori dei conti.
Ogni attività o comportamento svolti in forma privata dal socio in concorrenza e a danno delle attività della FIMJ e delle Associazioni o Club ad essa affiliati, è incompatibile con la qualifica di Socio e comporta il ritiro immediato della tessera.

ART. 23
Modifiche allo statuto
Il presente Statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea nazionale dei Delegati riunita in sessione straordinaria e presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

ART. 24
Esercizio sociale-Bilancio-Patrimonio
L'esercizio sociale dura un anno, dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.
I bilanci preparati dal CF devono essere presentati all'Assemblea dei Delegati per l'approvazione accompagnati da una relazione del Presidente nazionale e da una del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Il bilancio consuntivo, con le relazioni e i documenti giustificativi, deve essere a disposizione degli aventi diritto al voto, nella sede federale, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.
Il patrimonio della FIMJ comprende tutti i beni mobili ed immobili e le disponibilità liquide.

ART. 25
Scioglimento
Lo scioglimento della FIMJ, le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori, i poteri dei medesimi e le modifiche al presente articolo potranno essere deliberati dall'Assemblea nazionale dei Delegati, con la maggioranza di almeno i tre quarti del totale dei voti spettanti a tutti i Delegati.
In caso di scioglimento della FIMJ l'intero patrimonio, sarà devoluto in beneficenza.

ART. 26
Clausola compromissoria
Il Socio e l'Associazione o Club federato sono tenuti ad accettare tutte le norme del presente Statuto come personalmente cogenti e a riconoscere la legittimità delle decisioni e azioni di tutti gli organi federali, impegnandosi ad accettarle, con rinuncia espressa ad adire l'Autorità giudiziaria.
Il Consiglio Federale, su richiesta dell'interessato, può decidere insindacabilmente di autorizzare un socio o Associazione o Club ad adire le vie giudiziarie nei confronti di altri Soci, con esonero dall'osservanza della presente clausola compromissoria.

ART. 27
Allo scopo di operare nel rispetto del presente Statuto, verranno adottati regolamenti integrativi ed esplicativi dello Statuto stesso; ogni Socio o Associazione affiliati saranno tenuti a rispettarli. Per tutto quanto non previsto nel presente, si farà riferimento alle normative di legge vigenti.